(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:

                     REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE
           DEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

                               Art. 1.
                      Istituzione del registro
    1.  E'  istituito il registro regionale informatico delle persone
giuridiche private, ai sensi dell'Art. 7 del d.P.R. 361/2000.
    2.  Le  associazioni,  le  fondazioni  e  le altre istituzioni di
carattere   privato   che   operano  nelle  materie  attribuite  alla
competenza  della  Regione Lombardia e le cui finalita' statutarie si
esauriscono  nel  territorio  lombardo,  acquistano  la  personalita'
giuridica mediante l'iscrizione nel registro.