(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE Art. 1. Istituzione del registro 1. E' istituito il registro regionale informatico delle persone giuridiche private, ai sensi dell'Art. 7 del d.P.R. 361/2000. 2. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalita' statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel registro.